Condizioni Generali di Contratto relative al rapporto fra il Gruppo BBV e il Cliente  v. C.1.0 20211103

Capitolo Primo:
Glossario, Oggetto del Contratto e Trasparenza delle Condizioni Generali di Contratto

Art. 1 – Ambito di applicazione delle Condizioni Generali di Contratto

  1. Le presenti Condizioni Generali di Contratto (denominate “CGC con clienti”) integrano la disciplina dei contratti di appalto di cui agli Ordini sottoscritti dal Cliente e da una Società manifatturiera del Gruppo BBV.
  2. Nel caso di conflitto fra una norma contenuta nell’Ordine e una norma delle Condizioni Generali di Contratto, prevale la norma dell’Ordine.

Art. 2 – Definizioni

  1. Ai sensi e per gli effetti del presente disciplinare valgono le seguenti definizioni:

1.1 “Gruppo BBV” indica il Gruppo industriale composto da due Società manifatturiere sottoposte alla direzione e al coordinamento di BBV Holding S.r.l. con sede in Milano, via Lario, n. 8, capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 60.000,00, versato Euro 30.000,00, Codice Fiscale e Partita IVA 09697070960; le Società manifatturiere sono:

      •  Steelflex S.r.l. con sede in Milano, via Lario, n. 8, capitale sociale Euro 62.400,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 03664610155;
      • BBV Tech S.r.l. con sede in Milano, via Lario, n. 8, capitale sociale Euro 40.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 09079950961.

1.2 “Società manifatturiera” o “Fornitore” indica la Società del Gruppo BBV alla quale il Cliente ha conferito l’Ordine.

1.3 “Cliente” indica la società o la persona fisica identificata nell’Ordine con il quale una Società manifatturiera assume l’impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di produrre e consegnare beni e/o erogare servizi verso un corrispettivo in danaro.

1.4 “Parte” indica, a seconda del contesto nel quale la parola viene usata, il Cliente o il Fornitore.

1.5 “Parti” indica congiuntamente il Cliente e il Fornitore.

1.6 “CGC con clienti” indica le Condizioni Generali di Contratto del Gruppo BBV contenute nel presente documento.

1.7 “Ordine” indica l’oggetto della commessa di prodotti e/o di servizi che il Cliente conferisce al Fornitore verso un corrispettivo in danaro.
L’Ordine e i suoi allegati tecnici, oltre all’oggetto della commessa, definisce le condizioni tecniche, economiche e normative esclusivamente di quello specifico Ordine.

1.8 “Contratto” indica l’insieme di tutti i documenti che congiuntamente definiscono l’oggetto, le condizioni economiche e normative della commessa. Il Contratto è composto dall’Ordine, dai suoi allegati tecnici e dalle CGC con clienti, nella versione espressamente richiamata o sottoscritta dalle Parti.

1.9 “Servizio di complemento” indica uno o più dei servizi disciplinati nel Capitolo Terzo delle CGC con clienti.

1.10 “Informazioni riservate” indica i dati, i documenti (anche contrattuali) e le notizie, di qualunque natura, attinenti l’attività d’impresa, l’organizzazione aziendale, i clienti, i fornitori di entrambe le Parti nonché le metodiche di produzione, i principi di funzionamento di mezzi e macchinari, le caratteristiche tecniche delle materie prime utilizzate, i progetti/disegni, le formule di calcolo, i modelli e i prototipi (in fase di realizzazione, collaudo o sperimentazione) suscettibili di essere oggetto di diritti di privativa per i quali una o entrambe le Parti o terzi rivendicano i diritti di proprietà industriale e intellettuale.

  1. Le espressioni di cui al glossario del presente articolo, quando non è diversamente specificato, mantengono inalterata la definizione data sia che vengano utilizzate nella forma singolare anziché al plurale.
  2. Negli altri articoli delle CGC con clienti le parole del glossario di cui al presente articolo sono identificate utilizzando la lettera maiuscola.
  3. Quando non è diversamente specificato, le indicazioni di tempo sono misurate e indicate in “giorni di calendario”; pertanto si contano sia i giorni lavorativi sia i giorni festivi. Nel conteggio non si conta il giorno di partenza, mentre si conta il giorno di scadenza.

Art. 3 – Trasparenza delle CGC con clienti

  1. Le CGC con clienti vengono sottoscritte dalle Parti nel loro testo integrale o vengono espressamente richiamate nell’Ordine o in altri documenti che, sottoscritti, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
  2. Il richiamo delle CGC con clienti viene effettuato indicando il nome “CGC con clienti” e la versione del documento normativo definita con un codice avente il seguente formato: “v. C.1.0 20210817”, dove:
  • v.” significa versione;
  • C.1.0” è il numero progressivo della versione;
  • 20210817” è la data della versione indicata con anno, mese e giorno.
  1. Il testo integrale delle CGC con clienti, a partire dalla prima versione dell’anno 2021, è pubblicato sul sito web www.bbv-holding.com, alla pagina “Quadro normativo” del “Menu”, “Condizioni Generali di Contratto Cliente-Fornitore”.

Art. 4 – Oggetto del Contratto

  1. Il Fornitore, verso un corrispettivo in danaro, assume l’impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di produrre e consegnare al Cliente i beni e/o erogare in favore del Cliente medesimo i servizi specificati nell’Ordine

Capitolo Secondo
Disciplina generale sull’esecuzione del Contratto

Art. 5 – Obbligo reciproco di diligenza e buonafede

  1. Le Parti si danno atto che, per una corretta e compiuta erogazione delle prestazioni assunte dal Fornitore, debbono necessariamente collaborare attivamente, operando in buona fede e con diligenza professionale.
  2. I termini di consegna dei prodotti o di erogazione dei servizi indicati negli Ordini sono sempre prorogati di tanti giorni quanti se ne dovesse prendere il Cliente, successivamente alla firma dell’Ordine, per consegnare formalmente al Fornitore l’eventuale materiale in conto lavoro, i disegni o i progetti o parte di questi o altri dati tecnici (documenti con specifiche tecniche) necessari per avviare la produzione. Sono sempre coerentemente posticipati anche i termini di applicazione, a danno del Fornitore, delle penali per i ritardi.

Art. 6 – Dipendenti, collaboratori e subfornitori del Fornitore

  1. Per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in Contratto, il Fornitore, fatto salvo quanto disposto nel presente articolo, si avvale esclusivamente di dipendenti e collaboratori gestiti nel rigoroso rispetto delle norme legislative in materia di lavoro, sicurezza e previdenza sociale.
  2. Nel rispetto dei limiti inderogabili di legge, il Fornitore solleva il Cliente da qualunque rivendicazione o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti dai lavoratori della cui opera si avvale.
  3. Il Fornitore sceglie gli eventuali subfornitori esclusivamente fra i soggetti che sono in possesso di esperienze e di conoscenze tecniche tali da garantire il mantenimento della qualità delle prestazioni (e dei livelli di servizio) così come definito in Contratto.
  4. Il Fornitore valuta periodicamente i suoi subfornitori sia sotto il profilo tecnico-professionale sia sotto il profilo della sostenibilità finanziaria e del livello di managerialità.
  5. In ogni caso, nei confronti del Cliente, il Fornitore rimane unico responsabile della buona esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in Contratto.

Art. 7 – Comunicazioni fra le Parti

  1. Ciascuna Parte nomina un proprio Responsabile del contratto che, in corso d’opera, per l’altra Parte sarà il principale referente.
  2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto e alla sua esecuzione dovrà essere inoltrata all’altra Parte per iscritto (in modalità analogica) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure dovrà essere inviata via posta elettronica semplice o via posta elettronica certificata.
  3. Le comunicazioni avranno effetto dal momento in cui sono giunte al destinatario.

Art. 8 – Valore probatorio delle comunicazioni digitali

  1. Nei rapporti fra le Parti, i documenti informatici o digitali trasmessi per via telematica dagli / agli indirizzi di posta elettronica (semplice o certificata) indicati negli Ordini hanno pieno effetto giuridico e fanno piena prova dell’invio e della ricezione anche se privi di firma digitale o di firma qualificata.
  2. In deroga alla previsione di cui al comma 1, le comunicazioni di recesso dal Contratto o dal singolo Ordine e le comunicazioni di risoluzione del Contratto o del singolo Ordine sono valide esclusivamente se comunicate alla Parte destinataria con lettera raccomandata (cartacea) con avviso di ricevimento o se trasmesse da e a indirizzi di posta elettronica certificata e il documento elettronico contenente la dichiarazione è sottoscritto con firma digitale o qualificata.

Art. 9 – Variazioni delle caratteristiche tecniche o nelle quantità dell’oggetto del Contratto

  1. Il Cliente, in corso d’opera, può chiedere variazioni delle caratteristiche tecniche o nelle quantità dell’oggetto del Contratto.
  2. Se le variazioni richieste dal Cliente modificano i costi di produzione, il Fornitore, anche in deroga ai limiti di cui agli artt. 1659, 1660 e 1661 del codice civile, ha diritto di chiedere:
  • il compenso per tutte le variazioni richieste;
  • la ripianificazione dei tempi di consegna;
  • il rimborso del costo dei materiali eventualmente già acquistati e delle lavorazioni già eseguite cui il Cliente intende rinunciar
  1. Al ricevimento di una richiesta di variazione il Fornitore:
  • sospende immediatamente la produzione o l’erogazione dei servizi che possono essere condizionati dalle variazioni medesime;
  • entro dieci giorni lavorativi (nella piazza di Milano, Italia) presenta al Cliente le modifiche tecniche da apportare all’Ordine, la relativa quotazione budgettaria e le eventuali richieste di chiarimento.
  1. Il Fornitore non può apportare alcuna variazione all’oggetto del Contratto prima di avere ricevuto la formale accettazione del Cliente delle modifiche tecniche da effettuare, della ripianificazione dei tempi di consegna e delle correlate modifiche sui corrispettivi.

Art. 10 – Verifiche prima di ricevere la consegna

  1. Il Cliente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta.
  2. La verifica deve essere fatta in contraddittorio fra le Parti, appena il Fornitore mette il Cliente in condizioni di poterla eseguire. A scelta del Cliente, la verifica è effettuata in presenza fisica, presso il Fornitore, o da remoto.
  3. La verifica viene fatta nel rispetto dei Regolamenti del Fornitore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a tutela delle informazioni classificate. In ogni caso, la verifica viene fatta con modalità tali da:
  • non pregiudicare la sicurezza delle persone e l’integrità degli strumenti;
  • non pregiudicare la sicurezza e la riservatezza delle produzioni per conto di terzi;
  • non interferire con il normale e corretto svolgimento dell’attività del Fornitore;
  • non pregiudicare la tutela dei diritti di proprietà industriale del Fornitore o di terzi;
  • non pregiudicare la riservatezza dell’organizzazione aziendale e commerciale del Fornitore.
  1. La verifica viene verbalizzata in un documento sottoscritto da entrambe le Parti.
  2. I prodotti o i servizi oggetto del Contratto si considerano accettati dal Cliente senza riserve se:
  • il verbale della verifica esprime esito positivo;
  • il Cliente non concorda con il Fornitore la data della verifica entro cinque giorni lavorativi (nella piazza di Milano, Italia) dalla data di comunicazione, da parte del Fornitore, di essere pronto per effettuare la verifica;
  • il Cliente, per sua negligenza, non consegna al Fornitore la copia del verbale di verifica sottoscritto entro cinque giorni lavorativi (nella piazza di Milano).
  1. E’ esclusa ogni presunzione di accettazione (da parte del Cliente) dei prodotti o dei servizi in base ai pagamenti effettuati in corso d’opera.
    I prodotti o i servizi si intendono accettati solo al verificarsi di una delle condizioni di cui al precedente comma 5 o, in mancanza di queste, decorsi dieci giorni dalla consegna dei beni o dalla conclusione del servizio.
  2. Il Fornitore ha diritto al rimborso dei costi e al corrispettivo per le attività di verifica. Il corrispettivo è calcolato sulla base di:
  • euro 800,00 (ottocento/00), oltre IVA, al giorno/uomo (che corrisponde a otto ore) per le attività da effettuare presso le unità produttive del Fornitore;
  • euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre IVA, al giorno uomo per le attività da effettuare fuori dalle unità produttive del Fornitore.

Art. 11 – Consegna dei prodotti

  1. Se non è diversamente pattuito nell’Ordine, la consegna dei prodotti oggetto del Contratto avviene franco fabbrica.
  2. La consegna comprende anche la documentazione tecnica indicata nell’Ordine.
    La documentazione tecnica è consegnata al Cliente secondo le modalità definite nell’Ordine o, in mancanza di specifica previsione, con le modalità definite autonomamente dal Fornitore.
  3. Per l’allocazione a carico del Cliente o del Fornitore dell’onere delle attività logistiche conseguenti alla consegna, oltre che dei costi e dei rischi, si rinvia alla disciplina degli Incoterms 2010 pubblicati dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).
  4. Ad integrazione e in parziale deroga della disciplina di cui ai precedenti commi, se il trasportatore non ritira i prodotti oggetto del Contratto alla data di consegna indicata nell’Ordine, le Parti considerano giuridicamente avvenuta la consegna nella data in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
  • è effettuato il ritiro dei prodotti da parte del trasportatore;
  • il quarto giorno successivo alla data indicata dal Fornitore nell’Avviso merce pronta.

Capitolo Terzo
Disciplina dei Servizi di complemento

Art. 12 – Norme comuni a tutti i Servizi di complemento

  1. Le disposizioni del Capitolo Terzo delle CGC con clienti disciplinano gli specifici Servizi di complemento che:
  • possono essere inseriti come parte integrante di un Ordine che ha ad oggetto principale la produzione di beni;
  • possono essere attivati con Ordini distinti rispetto a quelli che hanno ad oggetto la produzione di beni.
  1. La disciplina degli altri capitoli delle CGC con clienti, in tutti i casi in cui è compatibile, si applica anche ai Servizi di complemento, integrando la loro specifica regolamentazione.
  2. Il Fornitore è obbligato a erogare le prestazioni correlate agli specifici Servizi di complemento esclusivamente entro il perimetro e secondo le specifiche tecniche espressamente definite negli Ordini.

Art. 13 – Servizi di ingegneria

  1. Il Fornitore, verso un corrispettivo in danaro, assume l’impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di erogare in favore del Cliente i servizi di ingegneria specificati nell’Ordine.
  2. Il Cliente si obbliga a collaborare attivamente con il Fornitore fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per la corretta erogazione delle sue prestazioni.
  3. Il Fornitore organizza la presenza di personale del Cliente presso le proprie unità operative anziché la presenza di proprio personale presso le unità operative del Cliente in tutti i casi in cui, per il corretto adempimento delle prestazioni, si rendesse utile o necessaria la costituzione di gruppi di lavoro in presenza fisica.
  4. Nelle circostanze di cui al precedente comma 3 ciascuna Parte dà precise istruzioni affinché il personale di entrambe le Parti operi nel pieno rispetto delle adottate misure di sicurezza sui posti di lavoro e di tutela delle Informazioni riservate.
  5. Fermo l’obbligo di non ledere i diritti di proprietà industriale di alcuna delle Parti o di terze parti, tanto il Cliente quanto il Fornitore conservano la più ampia libertà di uso del know-how acquisito nell’esecuzione dei servizi di ingegneria.

Art. 14 – Richiesta di documentazione tecnica o amministrativa aggiuntiva o in formato differente o traduzioni in lingue straniere

  1. Il Fornitore, verso un corrispettivo in danaro, assume l’impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di erogare in favore del Cliente i servizi:
  • di traduzione in (o da) lingua straniera;
  • anziché di produrre documentazione tecnica o amministrativa, anche ai fini dell’importazione o dell’esportazione dei prodotti;

specificati nell’Ordine.

  1. Nell’Ordine, oltre alla determinazione dell’oggetto del servizio, sono disciplinate le specifiche tecniche, la data di consegna e le condizioni economiche.
  2. Il Fornitore, nell’esecuzione del servizio, si attiene rigorosamente alle specifiche tecniche indicate nell’Ordine.
  3. Ogni modifica all’Ordine deve essere concordata per iscritto e può richiedere l’adeguamento delle condizioni economiche e dei tempi di consegna.

Art. 15 – Deposito merci

  1. Il Fornitore conserva in deposito, presso i propri magazzini, le merci che il Cliente non ha ritirato alla data concordata per la consegna o, se successivo, dal giorno indicato dal Fornitore nell’Avviso merce pronta.
  2. Fino al quattordicesimo giorno (compreso) il deposito è gratuito.
  3. Dal quindicesimo giorno (compreso) il Cliente paga al Fornitore un “Canone” (comprensivo delle spese di custodia e del corrispettivo) calcolato come segue:
    Per ogni 100 kg di “Peso tassabile” (o una frazione del peso) e per ogni periodo di 30 giorni (o una frazione del periodo) il “Canone” è uguale al “Peso tassabile” moltiplicato per il “Costo di stoccaggio” dove:
  • Peso tassabile” è il “Volume del collo” (espresso in metri cubi) moltiplicato per il “Coefficiente”;
  • Coefficiente” è:
    •  “230” se la durata complessiva del deposito non supera i 365 giorni;
    •  “300” se la durata complessiva del deposito supera i 365 giorni;
  • Costo di stoccaggio” è:
    • euro “15,00” se il collo è sovrapponibile ad altri;
    • euro “18,00” se il collo non è sovrapponibile ad altri.

L’importo del “Canone” così determinato è maggiorato dell’IVA.

A titolo di esempio si calcola il “Canone mensile” di una cassa avente le seguenti misure:
dimensioni: 1,2 [m] x 1 [m] x 0,9 [m]; peso: 70 [kg].
Con durata del deposito inferiore a 365 giorni e con imballaggio che consente lo stoccaggio con sovrapposizione delle casse:
“Volume del collo” = 1,2 x 1 x 0,9 = 1,08 [m³] “Peso tassabile” = 1,08 x 230 = 248,40 [kg] “Canone mensile” = 248,40 / 100 x 15,00 = 37,26 [euro]

  1. Il Fornitore custodisce le merci con la diligenza del buon padre di famiglia.
    Le Parti espressamente escludono che il Fornitore sia chiamato a una responsabilità professionale rinforzata.
  2. In caso di perdita o ammaloramento delle merci il Fornitore:
  • denuncia il fatto al Cliente, inoltrandogli una comunicazione con posta elettronica semplice, entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza;
  • risponde esclusivamente nei limiti di copertura delle polizze assicurative.
  1. Almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di duecentoquaranta giorni o del diverso termine pattuito fra le Parti, esclusivamente quando è superiore a sessanta giorni, il Fornitore comunica al Cliente, con posta elettronica semplice, la data di scadenza del deposito, avvisandolo che, in assenza di una diversa pattuizione, il secondo giorno successivo alla scadenza effettuerà lo smaltimento delle merci non ritirate addebitando i costi al Cliente.
  2. La consegna delle merci avviene franco fabbrica.

Art. 16. – Servizio di assistenza post-vendita da remoto

  1. Il Fornitore, verso un corrispettivo in danaro, assume l’impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di erogare in favore del Cliente i servizi di assistenza post-vendita da remoto inerenti:
  • al montaggio dei prodotti acquistati dal Fornitore;
  • al monitoraggio periodico dei compensatori di dilatazione in esercizio, anche quando non siano stati acquistati dal Fornitore;
  • allo studio delle più opportune soluzioni tecniche e delle variazioni o sostituzioni dei compensatori di dilatazione, anziché dei supporti fissi o mobili delle tubazioni, in funzione di cambiamenti strutturali dell’impianto industriale o delle sue condizioni di funzionamento;

specificati nell’Ordine.

  1. Dalle unità operative del Fornitore, in collegamento audio e/o video e/o con e-mail, un esperto del Fornitore fornisce supporto e assistenza al personale (del Cliente) che opera sull’impianto.
  2. Nell’Ordine, oltre alla determinazione dell’oggetto del servizio, sono disciplinate le specifiche tecniche, la durata del servizio e/o la data di consegna degli elaborati, le modalità di collegamento, i tempi di risposta e le condizioni economiche.
  3. Il Cliente si obbliga a collaborare attivamente con il Fornitore fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per la corretta erogazione delle sue prestazioni.

Art. 17 – Servizio di assistenza sugli impianti del Cliente o di terze parti

  1. Il Fornitore, verso un corrispettivo in danaro, assume l’impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di erogare in favore del Cliente i servizi di assistenza tecnica sugli impianti inerenti:
  • al montaggio dei prodotti acquistati dal Fornitore;
  • al monitoraggio periodico dei compensatori di dilatazione in esercizio, anche quando non siano stati acquistati dal Fornitore;
  • alla manutenzione dei compensatori di dilatazione in esercizio acquistati dal Fornitore;
  • allo studio delle più opportune soluzioni tecniche e delle variazioni o sostituzioni dei compensatori di dilatazione, anziché dei supporti fissi o mobili delle tubazioni, in funzione di cambiamenti strutturali dell’impianto industriale o delle sue condizioni di funzionamento;

specificati nell’Ordine.

  1. Nell’Ordine, oltre alla determinazione dell’oggetto del servizio, sono disciplinate le specifiche tecniche, la durata del servizio e/o la data di consegna degli elaborati, le condizioni economiche.
  2. Il Fornitore, nell’esecuzione del servizio, si attiene rigorosamente alle specifiche tecniche indicate nell’Ordine.
  3. Ogni modifica all’Ordine deve essere concordata per iscritto e può richiedere l’adeguamento delle condizioni economiche e dei tempi di consegna.
  4. Il Cliente si obbliga a collaborare attivamente con il Fornitore fornendo tutti i dati e le informazioni necessari per la corretta erogazione delle sue prestazioni.
  5. Il Cliente garantisce che gli ambienti produttivi per i quali richiede la presenza di personale del Fornitore rispondono pienamente alle vigenti disposizioni di legge e ai migliori standard in uso inerenti alla tutela della sicurezza dei lavoratori.
  6. Il Cliente dà al Fornitore preventiva e completa indicazione scritta sulla dotazione (a titolo esemplificativo: vestiario, strumenti, regolamenti) della quale, per il proficuo svolgimento in sicurezza delle prestazioni, si rende necessario dotare il personale del Fornitore. Il Cliente mette altresì a disposizione gli eventuali lasciapassare.

Capitolo Quarto
Riservatezza e diritti di privativa

Art. 18 – Riservatezza e tutela dei diritti di proprietà industriale

  1. Ognuna delle Parti adotta tutte le iniziative organizzative e gli strumenti necessari a mantenere il più alto grado possibile di riservatezza e tutela delle Informazioni riservate attinenti all’altra Parte o a terzi.
  2. Le Parti impongono l’obbligo di riservatezza ai propri dipendenti e agli ulteriori collaboratori a qualunque titolo.
  3. Non sono considerati riservati i dati e le notizie che sono o divengono di pubblico dominio per causa diversa dalla rivelazione effettuata dalla Parte tenuta al riserbo.

Art. 19 – Garanzia del Fornitore sui diritti di proprietà industriale

  1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i prodotti che fornisce al Cliente in adempimento delle sue obbligazioni contrattuali sono fabbricati e venduti senza violare diritti di privativa industriale di terzi.
  2. Il Fornitore garantisce al Cliente l’uso pacifico dei prodotti forniti in esecuzione del Contratto.
  3. Il Fornitore si sostituisce al Cliente in qualsiasi azione legale promossa contro di lui, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che l’utilizzo dei prodotti forniti dal Fornitore e che costituiscono oggetto del Contratto avvenga in violazione di altrui diritti di proprietà industriale e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali, in seguito a provvedimento di condanna esecutiva, pronunciata a carico del Cliente, purché si realizzino entrambe le seguenti condizioni essenziali:
  • il Cliente, entro il termine di cinque giorni abbia dato comunicazione scritta al Fornitore medesimo delle contestazioni che ha ricevuto o delle azioni giudiziarie promosse contro di lui, comprese tutte le relative intimazioni preliminari;
    il termine è determinato nell’esclusivo interesse del Fornitore;
  • il Cliente abbia conferito al Fornitore, riguardo a tali contestazioni e/o azioni, le più ampie facoltà di difesa, pure nella scelta degli avvocati cui affidare la difesa e anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione stragiudiziale della vertenza.
  1. In ogni caso, il Fornitore è tenuto, a sue spese, a procurare al Cliente il diritto di continuare ad utilizzare i prodotti oggetto di contestazione e, in alternativa, a modificare o sostituire convenientemente i prodotti, in modo da porre fine all’eventuale accertata violazione dei diritti di terzi.

Art. 20 – Sviluppo di nuove invenzioni industriali o altre opere dell’ingegno

  1. Ove l’oggetto del Contratto esplicitamente comprende un’attività inventiva da sviluppare assieme fra il Cliente e il Fornitore tesa a sviluppare:
  • nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali;
  • o un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale;

i relativi diritti di proprietà industriale (ivi comprendendo tutti i diritti di sfruttamento economico) vengono condivisi fra le Parti nella misura del 50% ciascuno.

  1. Nella situazione di cui al precedente comma 1 le Parti concordano in forma scritta le modalità di reciproco uso e sfruttamento delle nuove invenzioni, con impegno a brevettarle a nome congiunto.
  2. In tutti i casi in cui l’attività inventiva è effettuata dal solo Fornitore o, in ogni caso, non è esplicitamente richiamata come oggetto del Contratto, il Fornitore è unico ed esclusivo titolare dei relativi diritti di proprietà industriale sulle nuove invenzioni che comprendono il diritto esclusivo:
  • di attuare l`invenzione;
  • di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge;
  • di commercializzare il prodotto a cui l`invenzione si riferisce;
  • di essere riconosciuto autore dell’invenzione.

Capitolo Quinto
Garanzie e responsabilità

Art. 21 – Certificazioni di qualità di processo e/o di prodotto

  1. Il Fornitore:
  • esercita la propria attività, anche quella che non rientra nell’esecuzione di quanto costituisce oggetto del Contratto, adottando quel grado di diligenza necessario al mantenimento dei requisiti di qualità richiesti per la conservazione delle certificazioni di processo e/o di prodotto specificatamente richieste negli Ordini sino ad esaurimento degli effetti del Contratto;
  • quando richiesto dal Cliente, gli consegna tempestivamente copia dei certificati di qualità.

Art. 22 – Esecuzione della commessa in conformità al Manuale della Qualità

  1. Il Fornitore garantisce di eseguire la commessa mediante l’organizzazione produttiva e attraverso i processi aziendali descritti nel Manuale della Qualità e, in ogni caso, in conformità alle norme precettive delle certificazioni acquisite.
    In particolare, il Fornitore garantisce che:
  • sono svolte, controllate e registrate le fasi, le attività e la loro sequenza temporale;
  • sono diligentemente utilizzati i metodi, gli strumenti e gli standard;
  • sono assegnate le responsabilità e i ruoli.
  1. Il Cliente ha diritto di effettuare ispezioni in corso d’opera presso le unità produttive del Fornitore al fine di accertare che il processo del Fornitore, in termini di controllo della adeguatezza e affidabilità del suo modo di lavorare, delle sue competenze e della sua struttura organizzativa, sia coerente con i termini e le modalità fissate dal Manuale della Qualità e, in ogni caso, siano conformi alle norme precettive delle certificazioni acquisite.
  2. Alle ispezioni si applica la disciplina dell’art. 10 delle CGC per il cliente.

Art. 23 – Coperture assicurative

  1. Il Fornitore mantiene, a sua cura e spese, per tutta la durata degli effetti giuridici del Contratto, tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività, oltre alle eventuali ulteriori coperture assicurative espressamente richieste negli Ordini.

Art. 24 – Garanzia sui prodotti

  1. I prodotti consegnati al Cliente in esecuzione del Contratto sono coperti da una garanzia di 600 giorni dalla data di consegna.
  2. Il Fornitore, a sua libera scelta:
  • produce e consegna al Cliente nuovi prodotti in sostituzione di quelli difettosi, prendendosi il tempo strettamente necessario alla produzione e
    al trasporto dei prodotti sino all’impianto del Cliente;
  • oppure effettua la necessaria attività manutentiva sull’impianto del Cliente.
  1. La produzione dei nuovi prodotti anziché l’attività manutentiva sono effettuate con costi a totale carico del Fornitore.
    I nuovi prodotti in sostituzione di quelli difettosi sono consegnati franco fabbrica.
  2. Dalla data di consegna dei prodotti anziché dalla data di conclusione dell’attività manutentiva decorre un nuovo periodo di garanzia di 600 giorni.
  3. La garanzia sui prodotti è attivata dal Cliente:
  • denunciando formalmente al Fornitore il sinistro entro il termine di decadenza di tre giorni dall’avvenuta conoscenza del medesimo; il termine è stabilito nell’esclusivo interesse del Fornitore;
  • la denuncia di sinistro è integrata da una relazione sulle condizioni di lavoro cui è stato sottoposto il prodotto difettoso, sulle prime evidenze del sinistro e almeno da due fotografie a colori del prodotto effettuate da diverse prospettive.
  1. Nel caso di sostituzione del prodotto difettoso, questo deve essere consegnato al Fornitore a spese del Cliente, con imballo secondo le specifiche date dal Fornitore. Il Fornitore ha facoltà di rinunciare espressamente alla restituzione del bene.
  2. La garanzia sui prodotti copre esclusivamente i vizi genetici del prodotto consegnato dal Fornitore, non coprendo in alcun modo:
  • i sinistri occorsi al prodotto dopo la consegna al Cliente;
  • gli errori di montaggio o di manutenzione, quando dette attività non sono effettuate dal Fornitore;
  • l’utilizzo del prodotto in condizioni di esercizio o per scopi differenti da quanto specificato nell’Ordine.

Art. 25 – Limitazioni di responsabilità

  1. Le obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto costituiscono tutte per il Fornitore obbligazioni di mezzi.
  2. Fatto salvo quanto espressamente disposto negli altri articoli del Contratto, dall’art. 1229 del codice civile, oltre che dalle altre norme inderogabili di legge, in nessun caso il Fornitore è chiamato a rispondere per gli eventuali danni diretti o indiretti, del mancato utile o altra perdita che dovesse subire il Cliente a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento agli obblighi contrattualmente assunti dal Fornitore medesimo.
  3. In nessun caso il Fornitore risponde delle conseguenze dannose eventualmente derivanti da temporanee interruzioni dei servizi o da disservizi dovute a cause non imputabili al Fornitore. A titolo di esempio, si richiamano: il rallentamento o il cattivo funzionamento delle reti pubbliche di trasmissione dati o del servizio di erogazione dell’energia elettrica; gli scioperi e serrate, anche del personale del Fornitore; la carenza prolungata di materie prime sui mercati; gli impedimenti o gli ostacoli determinati da disposizioni di legge o da atti di Autorità governative o amministrative nazionali o estere; i provvedimenti o gli atti di natura giudiziaria; gli errori o i ritardi del Cliente nell’invio al Fornitore di dati correlati alla corretta esecuzione (da parte del Fornitore) delle prestazioni che costituiscono l’oggetto del Contratto; altre cause e, in genere, ogni impedimento od ostacolo imputabile a strutture tecnologiche di terzi e/o a soggetti terzi sui quali il Fornitore non ha controllo nonché altri eventi che non possono essere evitati con la normale diligenza del Fornitore.

Capitolo Sesto
Norme finali di chiusura

Art. 26 – Corrispettivi e modalità di pagamento

  1. Per la determinazione dei corrispettivi e delle modalità di fatturazione e di pagamento si rinvia agli Ordini.

Art. 27 – Risoluzione del Contratto

  1. Al verificarsi anche solo di uno degli eventi di seguito espressamente indicati, ciascuna Parte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, ha facoltà di risolvere il Contratto:
  • è giudizialmente accertato lo stato di insolvenza della contro-Parte;
  • la contro-Parte è sottoposta a una qualsiasi procedura concorsuale con fine disgregativo/liquidatorio dell’impresa o a una qualsiasi procedura di concordato.

Art. 28 – Diritto di ritenzione

  1. Il Fornitore ha diritto di ritenzione sui beni che contrattualmente deve consegnare al Cliente; ciò a garanzia di qualunque suo credito liquido ed esigibile già in essere o che dovesse sorgere nei confronti del Cliente anche con differenti contratti.
  2. Il Fornitore ha diritto di ritenzione anche a garanzia di crediti liquidi ed esigibili vantati da una qualsiasi Società manifatturiera del Gruppo BBV.

Art. 29 – Compensazione

  1. Quando esistono tra il Fornitore e il Cliente più crediti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
  2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall’art. 1186 del codice civile il Fornitore ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione il Fornitore darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

Art. 30 – Interessi di mora

  1. Sull’importo complessivamente dovuto che, alla scadenza, non venisse pagato, il Cliente, senza necessità di alcuna preventiva costituzione in mora, cui egli espressamente rinuncia, è tenuto a corrispondere, l’interesse di mora nella misura disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza, fino a quello dell’effettivo pagamento.

Art. 31 – Divieto di cessione del Contratto

  1. Il Contratto ha carattere personale; pertanto, il Fornitore non può cederlo a terzi.

Art. 32 – Cessione dei crediti

  1. Il Fornitore può cedere a terzi i diritti di credito derivanti dal Contratto.
  2. Dell’eventuale cessione dei crediti il Fornitore dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.

Art. 33 – Lingua applicata, legge applicabile e foro competente

  1. Le CGC con clienti, il Contratto, gli Ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana e/o inglese. Salvo diverso specifico accordo con il Cliente, in tutti i casi in cui è utilizzata la doppia lingua prevale la lingua italiana.
  2. I rapporti con il Cliente sono regolati in via esclusiva dalla legge italiana.
  3. Per ogni controversia inerente al Contratto, ivi comprese quelle relative alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del medesimo, è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria di Milano (Italia).

Art. 34 – Clausole di chiusura

  1. Le obbligazioni nascenti dal Contratto, a qualunque Parte riferite, sono regolate esclusivamente dalle clausole del Contratto. Nessuna modifica o postilla ha efficacia in mancanza di specifica e preventiva approvazione scritta delle Parti.
  2. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto trova applicazione la disciplina civilistica dell’appalto.

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